Procedura Concorsuale: Che cosa è, consigli & informazioni

Procedure concorsuali: tutto quello che c’è da sapere

cosa sono le procedure concorsuali
Sovraindebitamento cosa sono le procedure concorsuali

Cos’è una procedura concorsuale?

Per procedura concorsuale si intende un procedimento giudiziario riconosciuto dal diritto fallimentare italiano.
Esistono diverse tipologie di procedura concorsuale che cambiano a seconda dei soggetti e delle situazioni coinvolti.

In tutti i casi si ricorre a questi strumenti quando si presentano situazioni di crisi economica o di insolvenza da parte di un’impresa commerciale.

Rientrano tra le procedure concorsuali le seguenti soluzioni di risanamento finanziario:

Le procedure concorsuali previste dallo stato italiano tengono in considerazione l’intero patrimonio del debitore (universalità attiva) e coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore (universalità passiva), che devono essere ripagati e trattati senza disparità, ma in modo equo e giusto.

Procedure concorsuali di sovraindebitamento

Quando parliamo di sovraindebitamento ci riferiamo a uno stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore o agricolo, della start-up innovativa o di qualunque altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o coatta amministrativa, nonché alle procedure liquidatorie previste dal codice civile o da altre leggi dedicate.

La definizione

La definizione proviene dal CCI, il Codice per la Crisi d’Impresa, ovvero la legge n. 14 del 2019, la quale descrive il sovraindebitamento all’articolo 2, lettera C.

Tale norma non è la prima regolamentazione della situazione nell’ordinamento italiano: è con la legge 3 del 2012, infatti, che si stabiliscono le misure delle procedure concorsuali di sovraindebitamento.

Gli ambiti

Le procedure concorsuali nelle crisi da sovraindebitamento sono ascrivibili a due ambiti. Il primo è riservato alle imprese e normato dalla Legge Fallimentare.

Esso si applica, naturalmente, a tutte quelle figure che possono effettivamente fallire e pochi altri soggetti. Tra questi ultimi troviamo le grandi imprese, spesso strategiche, per le quali si prevede l’amministrazione straordinaria, oppure quelle aziende sottoposte a controllo pubblico, come le banche, che possono sottostare a liquidazione coatta amministrativa. In questo caso parliamo di procedure concorsuali tradizionali.

Gli obiettivi

Per tutti quei soggetti che non possono fallire, in quanto non possiedono i requisiti richiesti dalla normativa fallimentare, esistono le procedure concorsuali di sovraindebitamento.

L’obiettivo del dlgs 3/2012 e della normativa CCI è quello di abbattere la parete tra debitore e creditore ed evitare condizioni di stallo nel caso in cui il primo non avesse modo di rimborsare appieno il secondo.

Le 3 procedure concorsuali (+1)

Le procedure concorsuali da sovraindebitamento sono in totale tre:

  • Accordo di composizione e ristrutturazione della crisi: si tratta di una proposta di saldo totale o parziale sottoposta a chi debba restituire.
  • In base alla situazione del debitore, si valutano le modalità per farlo rientrare, quantomeno parzialmente, del suo passivo. L’accordo si raggiunge se almeno il 60% dei creditori dà parere favorevole.
  • Piano del consumatore: riservato alla persona fisica le cui obbligazioni siano totalmente estranee alla sua attività imprenditoriale o professionale. È in tutto e per tutto simile all’accordo, ma con l’importante differenza che non occorre alcun avallo da parte dei creditori.
  • Liquidazione del patrimonio: è possibile in caso di debitori abbienti. Individuati beni di valore pari a quanto va restituito, l’intero ricavato della vendita sarà destinato a rimborsare il creditore o i creditori.

Procedura concorsuale e procedura individuale

La distinzione tra concorsualità e individualità è legata al numero di creditori presenti. Se il soggetto della procedura deve rimborsare soltanto una figura, la pratica sarà individuale; se esiste invece un concorso di destinatari, parliamo di iter concorsuale.

La procedura concorsuale

Il termine appartiene al vocabolario utilizzato dai legali. Si tratta di un procedimento giudiziario rientrante nella sfera del diritto fallimentare. Ne esistono varie tipologie, a seconda della gravità della situazione, e tutte mirano a una corretta gestione delle procedure concorsuali nella crisi d’impresa.

Lo Stato italiano tiene in considerazione l’universalità attiva e quella passiva in ogni procedura concorsuale per le aziende. Con il primo termine intendiamo il coinvolgimento dell’intero patrimonio del debitore; con il secondo la partecipazione di tutti i suoi creditori, i quali saranno correttamente rimborsati, in maniera equa, secondo le possibilità dell’imprenditore.

È la Legge Fallimentare, al Titolo III, che determina le modalità degli accordi di ristrutturazione e racchiude le norme da seguire in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, insolvenza o liquidazione coatta amministrativa. Quando ci riferiamo espressamente a pratiche riguardanti aziende in una di queste condizioni, le definiamo procedure concorsuali tradizionali.

La procedura individuale

Il principio secondo il quale andranno rimborsati i creditori è quello della par condicio creditorum: una restituzione equa, per ognuna delle parti a cui si debba del capitale, anche in seguito a ristrutturazione del debito. Questa condizione è valida sia nelle procedure tradizionali, riservate al mondo dell’impresa, sia in quelle di sovraindebitamento.

Quando il creditore è soltanto uno, senza nessun altro soggetto in concorso di credito, parliamo di procedura individuale.

Procedure concorsuali tradizionali per aziende

Agenzia Risoluzione Debiti, tra i suoi servizi, offre anche quello di assistenza prima e durante le procedure concorsuali di sovraindebitamento tradizionali.

Si tratta di un supporto che può davvero fare la differenza per un imprenditore in difficoltà, che magari non sa bene come muoversi se la sua ditta scivola verso il fallimento.

Capita, nella vita professionale, che le cose non vadano come ci si attendeva. Così come un privato, anche un imprenditore può trovarsi impossibilitato a far fronte ai debiti della propria azienda.

Quando si raggiunge il punto di rottura e le obbligazioni assunte non possono più essere coperte, ci si trova in condizione di sovraindebitamento.

Il concetto è stato formalmente introdotto nell’ordinamento italiano in seguito all’entrata in vigore della legge 3/2012, la cosiddetta norma salva suicidi.

In precedenza, era difficile rientrare del proprio passivo in maniera sostenibile, magari sfruttando strategie di ristrutturazione del debito e, non di rado, l’insolvente cadeva preda della disperazione.

Il decreto promulgato il 27 gennaio 2012, con i suoi successivi ampliamenti, mira a generare le condizioni per sbloccare l’impasse che si crea quando il debitore non è in grado di rispondere, in maniera soddisfacente, alla domanda del creditore. Nel concreto, ciò avviene mediante presentazione di un’istanza di procedura, concorsuale o individuale.

La procedura per nullatenenti (la quarta procedura)

C’è anche una quarta possibile procedura, riservata al nullatenente che non può rimborsare alcunché. Si tratta dell’esdebitazione del debitore incapiente e consiste in un attento monitoraggio della situazione economica di chi deve restituire, lungo un arco di 4 anni.

Se in questo periodo vi saranno entrate esse andranno a coprire, almeno in parte, l’ammanco (sempre nelle possibilità del debitore, senza intaccare quanto gli occorra per il sostentamento familiare); se però così non fosse, dopo 48 mesi l’incapiente sarà considerato esdebitato, con buona pace dei creditori.

Il rapporto tra le procedure concorsuali dopo una crisi da sovraindebitamento ci dice che la soluzione più diffusa è quella della liquidazione patrimoniale (48% circa dei casi). Non ogni consumatore, però, si trova nella stessa situazione e non è detto che quanto funzioni per uno vada bene anche per un altro: per ognuno esiste una ristrutturazione del debito più adatta.

Qualora ti occorra assistenza nella valutazione della procedura più indicata per le tue esigenze, Agenzia Risoluzione Debiti saprà fornirtela, affiancandoti nell’intero processo e mettendoti in comunicazione con legali esperti.

Quando si apre una procedura concorsuale?

Nel momento in cui un’impresa si trovi nell’incapacità di saldare i suoi debiti è possibile avviare procedura giudiziaria. Ogni imprenditore commerciale può essere soggetto a procedura di fallimento, la più nota e comune tra le procedure concorsuali per aziende o imprese agricole. L’apertura dell’iter può far seguito a iniziativa privata del debitore stesso o dei suoi creditori, così come a iniziativa pubblica di un pubblico ministero.

Il legislatore distingue tra impresa commerciale e azienda agricola in quanto la Legge Fallimentare è stata abrogata per aggiornare un regio decreto risalente al 1942 e ne ha mantenuto la terminologia, nonostante oggi la differenza tra le due realtà sia ben più sottile.

Avviare una procedura concorsuale per sovraindebitamento

Per avviare una procedura concorsuale tradizionale occorre presentare ricorso al tribunale competente, quello che ha giurisdizione ove ha sede l’azienda, e attendere l’istruttoria pre-fallimentare.

Dapprima saranno convocate le parti, poi si darà loro modo di presentare memorie e documenti, obbligando l’imprenditore a depositare gli ultimi tre bilanci assieme alla situazione economico-finanziaria aggiornata e, infine, si comunicherà l’eventuale esistenza di misure cautelari o conservative sul patrimonio.

In caso di grandi imprese, è possibile evitare il fallimento tramite amministrazione straordinaria. In presenza di realtà sottoposte a controllo pubblico, come per esempio le banche, si può ricorrere a liquidazione coatta amministrativa. Ambedue questi provvedimenti sono procedure concorsuali per aziende ma, diversamente dal fallimento, sono di natura amministrativa e non giudiziaria.

Nello specifico:

Secondo quanto stabilisce la legge 3 del 2012, con le sue successive integrazioni, una procedura concorsuale da sovraindebitamento si apre in seguito alla presentazione di apposita istanza per la gestione della crisi.

L’interlocutore è l’organismo di gestione delle crisi da sovraindebitamento e della liquidazione del patrimonio, anche noto come OCC: un’istituzione indipendente e imparziale che valuta ogni richiesta al fine di verificare la sussistenza dei requisiti.

All’accettazione dell’istanza, l’OCC nominerà il gestore della crisi che, dopo aver esaminato la documentazione, affiancherà il debitore per l’intero decorso della procedura. Il gestore deve essere iscritto a un apposito registro e può operare soltanto entro il suo territorio di competenza.

I principali soggetti delle procedure sono i consumatori privati (65,7% dei casi contro il 34% circa di imprese ed ex-imprese) e il decorso, generalmente, dura almeno 300 giorni dall’apertura alla chiusura della pratica.

Quando si chiude una procedura concorsuale?

I possibili esiti dell’iter di fallimento sono quattro. Al raggiungimento di uno di essi, la procedura potrà dirsi conclusa. Gli sbocchi possibili sono i seguenti:

  • Dichiarazione di fallimento: qualora il tribunale ritenga fondate le argomentazioni alla base del ricorso, avallerà la procedura e l’imprenditore sarà dichiarato fallito.
  • Rigetto del ricorso tramite decreto: situazione opposta alla precedente. In questo caso, il tribunale giudicherà inesistenti o insufficienti i presupposti dell’istanza fallimentare.
  • Archiviazione del procedimento: uno sbocco meno consueto che può verificarsi qualora, per esempio, il creditore ritiri il ricorso. Se il debitore restituisce il passivo, o una sua porzione, prima del pronunciamento giudiziario, è possibile intraprendere questa strada.
  • Dichiarazione di incompetenza: il tribunale dichiara di non essere in grado di giungere a una conclusione e sposta tutto presso una nuova sede, inviandole l’intero plico contenente gli atti.

Quanto dura una procedura concorsuale?

Tra le procedure concorsuali per aziende la più articolata è quella del fallimento. Essa si compone di tre fasi:

      • La dichiarazione è il primo step e dà il via alla pratica in seguito a verifica, da parte del tribunale, dei requisiti richiesti dalla Legge Fallimentare.
      • Il secondo passo è quello della procedura vera e propria, suddivisa in tre momenti: innanzitutto si accerta il passivo; in seguito si liquida l’attivo, trasformando i beni in capitale con il quale rimborsare i creditori e, infine, si ripartiscono le sostanze così accumulate prima di procedere al rimborso effettivo.
      • A procedura terminata si compie l’ultimo step, denominato cessazione. Essa diventa esecutiva in seguito a decreto del tribunale o concordato fallimentare.

La durata del decorso può variare a seconda della complessità della situazione e del numero di creditori coinvolti. Una durata considerata ragionevole, in caso di fallimento con unico creditore, arriva fino ai 36 mesi. In situazioni più articolate, la legge italiana concedeva il doppio del tempo, fino a 6 anni. Nel 2020, però, la Cassazione si è espressa abbassando questo intervallo a 5 anni, come stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ente che ha legiferato in prima persona su crisi d’impresa e procedure concorsuali, sollecitando tutti gli Stati membri a omologarsi alla decisione.

Ti possiamo aiutare

Nel caso in cui ti occorressero informazioni relative alla gestione delle procedure concorsuali nella crisi d’impresa, Agenzia Risoluzione Debiti può assisterti e affiancarti, valutando assieme a te l’opportunità di ricorrere alla Legge Fallimentare. Ti forniamo assistenza anche nelle procedure concorsuali da sovraindebitamento relative al tuo risparmio privato.

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